G.U. n. 74 del 29-3-2006
D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128
Riordino della disciplina relativa all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,
nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in
recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004,
n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato
dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
Vista la legge
13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 28 marzo 1962, n.
169;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 2
febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n.
539;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14 gennaio 1986;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n.
9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.577, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre
2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
febbraio 2006;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della giustizia e dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina
l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonche'
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL.
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) impianto di riempimento, travaso e deposito
di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o
piu' serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per
l'imbottigliamento, da uno o piu' punti di travaso e di riempimento, cosi'
come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13
ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994;
b) ente competente: la regione, la
provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni
autorizzative amministrative concernenti le attivita' di cui all'articolo
1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 3. -
Autorizzazioni e monitoraggio
1. Le autorizzazioni di cui
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in
materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli
minerali.
2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1,
contengono, in particolare:
a) il nome e il domicilio del richiedente
e, nel caso di societa', del legale rappresentante, nonche' le indicazioni
di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile;
b)
l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del
suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;
c) la
capacita' di ciascun serbatoio nonche' la capacita' totale di stoccaggio,
con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la
specificazione del prodotto da stoccare;
d) l'impegno del titolare a
mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di
conservazione il deposito.
3. L'ente competente comunica al Ministero
delle attivita' produttive, secondo la tempistica indicata nell'accordo di
programma di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate, ai fini dello
svolgimento da parte del Ministero stesso della funzione di monitoraggio
di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3), della legge 23
agosto 2004, n. 239.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo
strategico, programmatico e di monitoraggio del settore, i Ministeri delle
attivita' produttive, dell'interno, e dell'economia e delle finanze e
l'Agenzia delle dogane stipulano, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un accordo di programma con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, nel quale sono indicate le modalita' di
rilevazione statistica dei dati relativi alle attivita' disciplinate dal
presente provvedimento e la trasmissione degli stessi da parte del
Ministero delle attivita' produttive agli enti competenti.
5. Ai fini
di cui al comma 4, ogni azienda distributrice di GPL comunica annualmente,
al Ministero delle attivita' produttive, la consistenza numerica del
proprio parco recipienti e le sue successive variazioni, secondo le
indicazioni contenute nell'accordo di programma di cui al comma
4.
Art. 4. - Dimensioni minime dei nuovi impianti
1. Al
fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e
migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi
stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui
all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di
capacita' non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Art. 5. -
Obblighi di sicurezza
1. Fermo restando per gli impianti di cui
all'articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
prevenzione incendi, il titolare dell'impianto, qualora non sia gia'
sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
redige, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre
2005, n. 238, un documento che definisce la propria politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma
adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2.
Gli impianti non sottoposti agli obblighi previsti dal decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, di cui al comma 1, sono soggetti a verifiche
ispettive svolte dall'ente competente, secondo i criteri di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto.
3. Il titolare della concessione
per l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede, pena la decadenza del titolo, agli adempimenti previsti dal
comma 1, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6. - Esenzioni
1.
Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 3, i depositi di GPL annessi al
servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati,
industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non commerciale,
aventi capacita' complessiva non superiore a 26 mc.
2. Le disposizioni
degli articoli 4, comma 1, e 5, non si applicano ai depositi di GPL per
usi privati, agricoli ed industriali ed ai depositi di GPL annessi al
servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non
commerciale.
3. Gli esercenti depositi di GPL per uso privato, agricolo
ed industriale, e comunque destinati ad uso non commerciale, aventi
capacita' complessiva non superiore a 26 mc sono esentati dagli obblighi
indicati nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
4. Al fine di razionalizzare il sistema dei depositi di
GPL in bombole, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1962,
n.169, le parole: «chilogrammi 500 di prodotto» sono sostituite dalle
seguenti: «chilogrammi 1000 di prodotto».
Art. 7. - Divieti
1. Sono vietati l'imbottigliamento di GPL e il carico delle
autobotti al di fuori degli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 1,
comma 56, della legge del 23 agosto 2004, n. 239.
2. I titolari di
autorizzazione per l'esercizio di depositi di GPL in bombole, non sono
autorizzati alla distribuzione e alla vendita di GPL in serbatoi
installati presso i consumatori finali.
Art. 8. - Norme per
l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole.
Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e
vendita di GPL attraverso bombole e' esercitata dal soggetto proprietario
delle bombole stesse e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)
essere titolare della autorizzazione prevista per l'installazione e
l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per l'installazione e
l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali
con stoccaggio di GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La disponibilita' di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la
decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui
alle lettere a) e b) del comma 1;
b) far parte di un consorzio di
imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi
dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della
autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
c) aver
stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto
d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in
esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche
se inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto,
di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di
un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito
in impianti di lavorazione.
Art. 9. - Norme per l'esercizio
dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso bombole.
Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti soggettivi di
cui all'articolo 8, chiunque intenda esercitare l'attivita' di
distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprieta' deve avere i
seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di
serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento
della capacita' volumetrica complessiva di tutte le bombole di
proprieta';
b) avere adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo
16.
2. Ai fini della determinazione del rapporto percentuale di cui al
comma 1, lettera a), si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i
serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, nelle raffinerie e negli
impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del titolare della
autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal medesimo
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o comunque
dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota di
partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota
consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto
d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, lettere c) e d).
3. La capacita' dei serbatoi
fissi come individuata ai sensi del comma 2, non puo' essere utilizzata
per soddisfare quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera
a).
Art. 10. - Norme in materia di cauzioni delle bombole
1. L'utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL
corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il
rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della
restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non
inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive
l'importo puo' essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha
l'obbligo di richiedere la cauzione e ne e' responsabile verso l'azienda
distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna
all'utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l'utente deve
conservare.
2. L'importo delle cauzioni e' investito, entro il mese
successivo a quello della riscossione della cauzione, in titoli di Stato
ovvero garantiti dallo Stato. Gli interessi relativi, dedotti gli oneri
per gli adempimenti di cui al presente articolo ed all'articolo 16, sono
versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle tesorerie provinciali
dello Stato ed affluiscono al Fondo cauzioni GPL in bombole.
3.
Chiunque detiene bombole per GPL deve restituire alle aziende
distributrici, anche tramite il rivenditore, le bombole vuote.
4.
L'azienda distributrice restituisce, all'atto della definitiva
restituzione della bombola e della relativa quietanza, la cauzione versata
dall'utente. In caso l'utente causi la dispersione o la distruzione della
bombola, l'azienda distributrice incamera l'importo della cauzione.
5.
Le aziende distributrici possono essere autorizzate ad investire gli
importi delle cauzioni gia' investite in titoli di Stato ovvero garantiti
dallo Stato per:
a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti
fissi;
b) l'effettuazione di lavori di migliorie ed adeguamenti di
sicurezza per gli impianti;
c) acquisto di bombole nuove che consenta
il reintegro delle bombole disperse;
d) adempimenti di sicurezza per i
serbatoi di GPL di capacita' non superiore a 13 mc.
6. Ai soli fini di
cui al comma 5, e ferme restando le competenze autorizzative attribuite
alle regioni, le aziende distributrici presentano al Ministero delle
attivita' produttive apposita istanza di autorizzazione allo svincolo
delle cauzioni.
7. Il Ministero delle attivita' produttive autorizza lo
svincolo, previa presentazione da parte dell'azienda di copia della
polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia
della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello
svincolo.
Art. 11. - Formazione degli addetti
1. Al fine
di garantire la sicurezza antincendio nelle attivita' di installazione ed
utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole
provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire
i propri rivenditori sull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi,
secondo le vigenti norme di sicurezza.
2. Il corso puo' essere svolto
da privati, enti o societa' qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi
del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I requisiti
degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalita' di
effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei
serbatoi, di cui agli articoli 13 e 14.
Art. 12. - Norme in
materia di proprieta' collaudo e riempimento delle bombole
1. E'
considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il
certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto
del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del
Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la
dichiarazione di conformita' rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23.
2. In caso di trasferimento di proprieta' delle
bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della
propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza
soluzione di continuita', secondo le scadenze previste dalla normativa
vigente.
3. Sulle bombole e' apposto, in modo indelebile, il nome della
ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere
riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore
superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura
apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme
vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di
petrolio liquefatti puo' eseguire il riempimento in recipienti propri o di
terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e
9.
In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovra'
preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti,
rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui
territorio e' ubicato l'impianto.
Art. 13. - Norme per
l'esercizio dall'attivita' di distribuzione di GPL attraverso serbatoi.
Requisiti soggettivi
1. L'attivita' di distribuzione e
vendita di GPL attraverso serbatoi e' esercitata da soggetti in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione
prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare
dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL;
c)
avere la disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c),
implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) sia controllato o controlli, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, societa' titolari della
autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
b) faccia parte
di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni,
istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma
1;
c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque
anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di
locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
d) abbia
stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato
d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), anche se inserito in impianti di lavorazione.
Art. 14. -
Norme per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione di GPL attraverso
serbatoi.
Requisiti oggettivi
1. Oltre ai requisiti
soggettivi di cui all'articolo 13, chiunque intenda esercitare l'attivita'
di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i
seguenti requisiti oggettivi:
a) avere la disponibilita' esclusiva di
serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 3 per cento
della capacita' volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al
decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, di proprieta' del titolare
della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilita', a qualsiasi
titolo, del titolare della autorizzazione;
b) avere adempiuto agli
obblighi previsti nell'articolo 16.
2. Ai fini della determinazione del
rapporto percentuale di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alla
capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi,
nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici:
a) di proprieta' del
titolare della autorizzazione o appartenenti a societa' collegate o dal
medesimo controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o
comunque dallo stesso partecipate, in proporzione all'entita' della quota
di partecipazione;
b) di proprieta' del consorzio di imprese di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera b), in proporzione alla quota
consortile;
c) per i quali siano stati stipulati contratti di affitto
d'azienda, di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, ai sensi di
quanto previsto nell'articolo 13, comma 2, lettere c) e d).
3. La
capacita' dei serbatoi fissi come individuata ai sensi del comma 2 non
puo' essere utilizzata per soddisfare quanto previsto all'articolo 9,
comma 1, lettera a).
4. I serbatoi di cui al citato decreto del
Ministero dell'interno del 14 maggio 2004 annessi al servizio di reti
canalizzate di GPL non rientrano nel calcolo del rapporto percentuale di
cui al comma 1, lettera a).
Art. 15. - Norme transitorie
1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2
della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e successive modificazioni, possono
proseguire l'attivita' per un periodo massimo di tre anni, decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tale termine,
pena la decadenza del titolo, devono conseguire i requisiti di cui agli
articoli 8, 9, 13 e 14 dandone comunicazione all'ente competente.
2.
Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i titolari delle concessioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio
1973, n. 7, devono comunque assicurare la disponibilita' di stoccaggio di
cui agli articoli 9, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera a), anche
attraverso contratti, di durata non inferiore ad un anno, di
movimentazione di prodotto presso impianti di terzi.
Art. 16. -
Norme in materia di assicurazione della responsabilita' civile
1.
I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del
Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque
uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in
distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia
provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilita' civile cui e'
tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti
all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di
connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed
animali;
b) della responsabilita' civile dell'utente o delle persone
con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi
annessi.
2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e
comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che
provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di
cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e
cinquecentomila euro per le cose ed animali.
3. L'aggiornamento delle
somme da assicurare e' determinato con decreto del Ministero delle
attivita' produttive.
4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al
Ministero delle attivita' produttive, gli estremi della polizza di
assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali
modifiche all'assicurazione stessa.
5. Nei punti di distribuzione e di
vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa
distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa
stipulata ai sensi del presente articolo.
6. I rivenditori di GPL in
bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in
commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi
previsti nel presente decreto.
7. Sui serbatoi installati presso
l'utenza e' chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa
distributrice.
Art. 17. - Semplificazione delle norme per
l'installazione dei depositi di GPL di capacita' complessiva non superiore
a 13 mc
1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio
liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata,
ai fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, come
disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Art. 18. -
Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,
8, 9, 13, 14 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinquantamila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni
di cui all'articolo 7 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con
l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.
4.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a
diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le
apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione
di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la
chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque
giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga
nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata
ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un
minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.
6. L'utente che
abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E'
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque, senza autorizzazione del
proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati
presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione,
secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da diecimila euro a cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma
7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che
abbia autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di
assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di
euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto
all'articolo 10, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.
11. Nei casi
di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui
all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un
periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In
ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti
e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.
13. L'autorita'
competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo e'
l'ente competente.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione
della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai fini
dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.
Art.
19. - Abrogazioni
1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327,
la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la legge 1° ottobre 1985, n. 539, e ogni
altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Art.
20. - Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di
petrolio liquefatti destinati all'autotrazione;
b) ai depositi di
rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in
bombole.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non si
applicano agli operatori terzi facenti parte integrante
dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la
vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende
distributrici stesse e attraverso recipienti di proprieta' di tali
aziende.
3. Gli operatori di cui al comma 2, sono autorizzati alla
vendita dall'ente competente, previa loro domanda corredata da
documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che dimostri
l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro
il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si attesti
il permanere del rapporto contrattuale.
Art. 21.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.